LEGGE REGIONALE N. 46 DEL
16-12-1997
|
|||||
Indice:
|
|||||
|
|||||
Il Consiglio
regionale ha approvato. |
|||||
ARTICOLO 15 (Requisiti e standard di qualità per i sistemi di mobilità alternativa) 1. Per sistema di mobilità alternativa si intende impianto o infrastruttura meccanizzata in grado di assicurare la continuità di itinerari pedonali, integrati con i sistemi di trasporto convenzionali privati e pubblici su gomma o su ferro. 2. I sistemi di mobilità alternativa devono costituire componenti ad uso pubblico della rete multimodale integrata di trasporto. 3. I sistemi di mobilità alternativa devono essere realizzati prioritariamente in nodi di interscambio modale, quali parcheggi di scambio, stazioni ferroviarie, autostazioni, ovvero in punti significativi della rete di trasporto pubblico per favorire l'interagenza dei vari sistemi. 4. I sistemi di mobilità alternativa sono realizzati nel rispetto delle norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di sicurezza e devono garantire la protezione dagli agenti atmosferici. 5. Gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sui sistemi di mobilità alternativa devono garantire l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 4, salvo i casi di impossibilità tecnico-strutturale dettagliatamente motivata, in sede di approvazione del progetto, dal responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di settore, nel qual caso sono comunque previste altre forme di mobilità per garantire l'accesso dei portatori di handicap alle medesime zone della città . |
Indice Umbria