LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 16-12-1997
REGIONE UMBRIA

Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria
nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi
interventi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 66
del 24 dicembre 1997

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 37 del 1998 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 37 del 1998 Articolo 11

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale UMBRIA Numero 3 del 1999 Articolo 74

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 15

                  (Requisiti e standard di qualità 
               per i sistemi di mobilità  alternativa)
    1.  Per  sistema  di  mobilità  alternativa si intende impianto o
infrastruttura meccanizzata in grado di assicurare la continuità   di
itinerari   pedonali,   integrati   con   i   sistemi   di  trasporto
convenzionali privati e pubblici su gomma o su ferro.
    2.  I  sistemi  di  mobilità    alternativa   devono   costituire
componenti  ad  uso  pubblico  della  rete  multimodale  integrata di
trasporto.
    3. I sistemi di mobilità  alternativa  devono  essere  realizzati
prioritariamente  in  nodi di interscambio modale, quali parcheggi di
scambio,  stazioni  ferroviarie,  autostazioni,   ovvero   in   punti
significativi   della   rete   di  trasporto  pubblico  per  favorire
l'interagenza dei vari sistemi.
    4.  I  sistemi  di  mobilità   alternativa  sono  realizzati  nel
rispetto   delle  norme  concernenti  l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche e gli standard di sicurezza  e  devono  garantire  la
protezione dagli agenti atmosferici.
    5.    Gli   interventi   di   ristrutturazione   e   manutenzione
straordinaria sui sistemi di mobilità  alternativa  devono  garantire
l'adeguamento  ai  requisiti  di  cui  al  comma  4,  salvo i casi di
impossibilità  tecnico-strutturale dettagliatamente motivata, in sede
di approvazione del progetto, dal responsabile del procedimento, che
    ne dà  preventiva comunicazione alle associazioni di settore, nel
qual caso  sono  comunque  previste  altre  forme  di  mobilità   per
garantire  l'accesso  dei  portatori  di  handicap alle medesime zone
della città .

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